TRANSIZIONE 5.0 – TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE
Credito d’imposta per il 2024 e 2025
Il Piano Transizione 5.0 prevede un massiccio supporto finanziario per favorire la transizione energetica nei processi produttivi, orientandoli verso un modello più sostenibile ed efficiente basato sulle fonti rinnovabili. Questo piano prevede l’implementazione di un regime di credito d’imposta destinato alle imprese, con l’obiettivo di generare un risparmio energetico di 0,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio sui consumi finali di energia nel periodo 2024-2026.
NOVITÀ DI AGOSTO
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0 e il Decreto Direttoriale per l’attivazione della piattaforma del GSE. A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 7 agosto, è attiva la piattaforma per la presentazione delle comunicazioni preventive necessarie per prenotare il Credito d’Imposta Transizione 5.0 e per la comunicazione intermedia di conferma della prenotazione. I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione saranno stabiliti con un successivo provvedimento del MIMIT.
I nuovi investimenti 5.0
Sarà concesso un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 alle imprese che investiranno in:
- Beni strumentali materiali o immateriali 4.0 (allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Fondi stanziati: 3.780 milioni di euro;
- Beni necessari all’autoproduzione e all’autoconsumo da fonti rinnovabili (escluse biomasse). Fondi stanziati: 1.890 milioni di euro;
- Formazione del personale sulle competenze per la transizione green (entro il limite del 5% dell’investimento totale agevolato – non agevolabile in forma autonoma). Fondi stanziati: 630 milioni di euro.
Differenze fra Transizione 5.0 e 4.0
Il Credito di imposta del Piano Transizione 5.0 rappresenta un’evoluzione rispetto ai crediti di imposta del Piano Transizione 4.0, con le seguenti novità:
- Beneficiosubordinato alla conformità ai requisiti del Piano Transizione 4.0 e al raggiungimento di risultati di efficienza energetica;
- Aliquotemaggiori, crescenti in base al livello di risparmio energetico;
- Massimale di spesaaumentato da 20 a 50 milioni di euro; • Necessità di una certificazione ex ante e una ex post.
Investimenti ammissibili
Il credito di imposta è riconosciuto per le imprese di qualsiasi dimensione che sostengano spese tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 relative a:
- Acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 Tra i beni immateriali 4.0 ammissibili rientrano anche:
- a) Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o per la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) Software per la gestione aziendale se acquistati insieme ai software, sistemi o piattaforme di cui alla lettera a).
- I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (escluse biomasse) Tra le spese ammissibili rientrano i pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza di almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione del 120% e 140% del costo dell’intero impianto fotovoltaico nei casi specifici previsti dal decreto.
- Spese per la formazione del personale in competenze per la transizione digitale e verde La formazione deve essere erogata da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti effettuati in beni strumentali, fino a un importo massimo di 300.000 euro. I soggetti beneficiari possono aderire al nuovo credito di imposta solo se rispettano i requisiti previsti dal Piano Transizione 4.0. Inoltre, dovranno dimostrare una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% dell’impresa o del 5% del processo produttivo. Coloro che non otterranno un risparmio energetico potranno beneficiare solo delle aliquote del Piano Transizione 4.0 per gli investimenti fino al periodo d’imposta del 2025. In questo caso, non sarà necessario ripetere la comunicazione di avvio degli investimenti ex ante, ma sarà valida quella già prodotta per il Piano Transizione 5.0.
Aliquote determinate in base a criteri di sostenibilità
Le aliquote di credito d’imposta saranno determinate in base a criteri di sostenibilità. È necessario che l’intervento abbia come effetto di generare un risparmio energetico del:
- 3% a livello aziendale complessivo
- oppure di almeno 5% per singola linea produttiva
Più nello specifico gli incentivi sono scaglionati nel modo seguente:
Il credito potrà essere compensato in un’unica rata. Sull’eccedenza si può compensare in 5 rate successive.
Certificazione e utilizzo del credito 5.0
Il risparmio energetico previsto e successivamente ottenuto sarà certificato attraverso una valutazione energetica e una comunicazione preliminare, seguite da una certificazione energetica e una comunicazione finale. Tra i soggetti autorizzati a eseguire la certificazione energetica ci sono gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e le ESCo certificate, come i fornitori. È inoltre obbligatoria la conferma dell’interconnessione del bene materiale e immateriale 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Le piccole e medie imprese possono ottenere un ulteriore credito d’imposta per queste spese, fino a un massimo di 10.000 € per impresa.
Fasi per l’ottenimento del credito
A seguito dell’invio della comunicazione preventiva e della certificazione ex ante, il GSE verifica la completezza della documentazione e, se ci sono risorse disponibili, il credito risulta “prenotato”.
Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere una comunicazione che attesti l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni materiali e immateriali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio. (Legge di conversione del Decreto Agevolazioni fiscali, G.U. del 28 maggio 2024)
Al termine dell’investimento l’impresa invia al GSE una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post. A questo punto il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate le imprese e il credito d’imposta definitivo.
Il credito d’imposta 5.0 è utilizzabile in compensazione, e sarà fruibile trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa beneficiaria dell’importo del credito utilizzabile. Nel caso in cui l’azienda non abbia capienza per fruire dell’intero credito 5.0, può riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato.
Cumulabilità
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni nazionali (a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto). Non è, invece, cumulabile con il CIBS 4.0 (perché ad esso alternativo) e con il credito d’imposta ZES Unica.
Con l’aggiornamento delle FAQ della Nuova Sabatini, è confermato il cumulo tra le due misure.
Hai bisogno di maggiori informazioni? Premi qui per contattarci.