TRANSIZIONE 5.0

Credito d’imposta per il 2024 e 2025

Il Piano Transizione 5.0 prevede un massiccio supporto finanziario per favorire la transizione energetica nei processi produttivi, orientandoli verso un modello più sostenibile ed efficiente basato sulle fonti rinnovabili. Questo piano prevede l’implementazione di un regime di credito d’imposta destinato alle imprese, con l’obiettivo di generare un risparmio energetico di 0,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio sui consumi finali di energia nel periodo 2024-2026.

 

I nuovi investimenti 5.0

Sarà concesso un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 alle imprese che investiranno in:

  • Beni strumentali materiali o immateriali 4.0 (allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Fondi stanziati: 3.780 milioni di euro;
  • Beni necessari all’autoproduzione e all’autoconsumo da fonti rinnovabili (escluse biomasse). Fondi stanziati: 1.890 milioni di euro;
  • Formazione del personale sulle competenze per la transizione green (entro il limite del 5% dell’investimento totale agevolato – non agevolabile in forma autonoma). Fondi stanziati: 630 milioni di euro.

 

Affiancamento piano transizione 4.0

Inoltre, il programma di incentivazione si affiancherà al già attivo Piano di transizione 4.0, con dotazione finanziaria di , il quale rimarrà in vigore fino alla fine del 2025, con limite alla consegna della documentazione a giugno 2026. Quest’ultimo continuerà a sostenere la digitalizzazione e l’automazione nelle aziende, offrendo aliquote di credito d’imposta già stabilite dalla Legge di bilancio 2022 (comma 44). Tali aliquote variano dal 5% al 20% in base al tipo di bene acquisito e al relativo costo.

A chiarimento del connubio e cumulabilità di investimenti 4.0 e 5.0:

Gli investimenti 4.0 che determinano anche un risparmio energetico tale da rientrare nella nuova misura, riceveranno un accumulo delle aliquote.

 

Beni agevolabili

Punto di partenza è lo stesso del piano 4.0, cioè gli allegati A e B di cui alla legge di bilancio 2017.

Conseguentemente il focus resta sui beni strumentali e sugli impianti di produzione, oltre che sui software.

Se si ottengono i risparmi energetici richiesti dai requisiti dell’agevolazione possono rientrare anche:

  • Beni per autoproduzione di energia (fotovoltaico con possibile cumuli di aliquote dovuti ad altre misure)
  • Attività di formazione (massimo 10% dell’investimento o 300.000€)

 

Aliquote determinate in base a criteri di sostenibilità

Le aliquote di credito d’imposta saranno determinate in base a criteri di sostenibilità, è necessario che l’intervento abbia come effetto di generare un risparmio energetico del:

  • 3% a livello aziendale complessivo
  • oppure di almeno 5% per singola linea produttiva

Più nello specifico gli incentivi sono scaglionati nel modo seguente:

QUOTA INVESTIMENTO FINO A 2,5M DI €

  • 35% con risparmio energetico per unità produttiva dal 3 al 6%, oppure con risparmio del singolo processo produttivo dal 5 al 10%
  • 40% con risparmio energetico per unità produttiva dal 6 al 10%, oppure con risparmio del singolo processo produttivo dal 10 al 15%
  • 45% con risparmio energetico per unità produttiva oltre al 10%, oppure con risparmio del singolo processo produttivo oltre il 15%

QUOTA INVESTIMENTO DA 2,5 A 10M DI €

  • 15% con risparmio energetico per unità produttiva dal 3 al 6%, oppure con risparmio del singolo processo produttivo dal 5 al 10%
  • 20% con risparmio energetico per unità produttiva dal 6 al 10%, oppure con risparmio del singolo processo produttivo dal 10 al 15%
  • 25% con risparmio energetico per unità produttiva oltre al 10%, oppure con risparmio del singolo processo produttivo oltre il 15%

QUOTA INVESTIMENTO DA 10 A 50M DI €

  • 5% con risparmio energetico per unità produttiva dal 3 al 6%, oppure con risparmio del singolo processo produttivo dal 5 al 10%
  • 10% con risparmio energetico per unità produttiva dal 6 al 10%, oppure con risparmio del singolo processo produttivo dal 10 al 15%
  • 15% con risparmio energetico per unità produttiva oltre al 10%, oppure con risparmio del singolo processo produttivo oltre il 15%

Il credito potrà essere compensato in un’unica data. Sull’eccedenza si può compensare in 5 rate successive.

 

Oneri documentali, procedure e perizie

Per essere ammissibili all’agevolazione occorre certificare sia il risparmio energetico previsto (certificazione ex ante) sia quello effettivamente ottenuto (certificazione ex post).

I soggetti certificatori possibili sono i seguenti:

  • Esperti in gestione dell’energia certificati UNI CEI 11339
  • Le ESCO certificate UNI CEI 11352
  • Le organizzazione certificate secondo ISO 50001

La necessità di conseguire una doppia certificazione potrebbe comportare un differimento nei tempi di utilizzo del credito 5.0 rispetto a quello maturato in ambito 4.0 (quando applicato agli stessi investimenti): il secondo resterebbe legato all’interconnessione del bene, il primo all’efficiento energetico messo a terra e poi certificato.

 

Controlli e ultimi dubbi

I controlli saranno competenza del MIMIT.

Lo stesso MIMIT sta lavorando assieme al GSE per costruire la baseline di riferimento, valido anche per confrontarsi in caso di nuovi acquisti che non sostituiscano linee e macchinari esistenti.

È ancora da chiarire se l’acquisto di un nuovo macchinario, dal consumo complessivo uguale o superiore al precedente, ma con una capacità produttiva maggiore (quindi un consumo unitario minore) potrà rientrare nell’agevolazione.

 

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